Normativa Assicurazione Obbligatoria

Il DL 138 del 2011 ha introdotto diverse novità in capo alle professioni regolamentate tra cui l’obbligo, per tutti i professionisti, di stipulare una polizza che copra i danni arrecati a terzi nell’esercizio delle proprie attività, a partire, salvo proroghe, dal 15 agosto 2013 (come indicato all’art.

Data:
30 Luglio 2014

Normativa Assicurazione Obbligatoria

Il DL 138 del 2011 ha introdotto diverse novità in capo alle professioni regolamentate tra cui l’obbligo, per tutti i professionisti, di stipulare una polizza che copra i danni arrecati a terzi nell’esercizio delle proprie attività, a partire, salvo proroghe, dal 15 agosto 2013 (come indicato all’art.5, comma 3 del D.P.R. 0708/2012, n.137).
L’art. 3, comma 5, lett e) del D.L. 13/08/2011, n.138, convertito con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n.148, introduce un criterio di indirizzo nei confronti del legislatore delegato, del seguente tenore: “a tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”.
Nel dettaglio l’art. 5 del D.P.R. 137 del 07/08/2012 detta, in relazione agli obblighi assicurativi in capo ai professionisti:
“1. Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.”

Pertanto il Professionista ha l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa ma anche di rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale del relativo massimale e di ogni successiva variazione.
A tale proposito il Consiglio Nazionale dei Chimici precisa quanto segue:
“L’obbligo di stipulare idonea polizza professionale è collegato all’esercizio dell’attività professionale.
Da ciò deriva che l’obbligo in esame ricade esclusivamente sui professionisti chimici che esercitino in modo effettivo l’attività professionale, anche solo saltuariamente, e che assumano in proprio il rischio professionale derivante dall’esercizio dell’attività.
Non sono, quindi, soggetti a tale obbligo i chimici iscritti che non abbiano “clienti”: perché non esercitano la professione o perché, assunti alle dipendenze di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici, esercitino l’attività professionale esclusivamente per conto dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza, sempre che questa attività non abbia connotazione di servizio professionale a terzi.
In relazione a questo, si precisa, che il dipendente di azienda privata o pubblica che esegua prestazioni professionali o che svolga attività che abbiano connotazione di servizio professionale è tenuto, in proprio, a stipulare idonea Assicurazione professionale limitatamente agli aspetti di responsabilità personale (ad. es. per “colpa grave”), tenuto anche conto degli eventuali rischi già coperti dall’ Amministrazione o dall’ azienda.

Le principali caratteristiche che si ritiene debbano entrare a far parte della copertura assicurativa di Responsabilità civile Professionale dei Chimici, oltre a quelle esplicitamente previste dalla norma, sono le seguenti:
1) la previsione dei danni patrimoniali e di natura non patrimoniale in presenza o meno di danno materiale;
2) l’introduzione dell’ultrattività della garanzia per gli Assicurati che cessino l’attività;
3) la previsione di una retroattività per fatti antecedenti, non noti, al momento della stipula;
4) la previsione di massimali minimi obbligatori, eventualmente tarati per fasce di fatturato, per attività e per tipologia di prestazione professionale.
5) la c.d. Deeming Clause, cioè la possibilità di denunciare agli Assicuratori anche le semplici circostanze suscettibili di causare una richiesta di risarcimento, garantendo in questo modo la copertura dell’eventuale sinistro anche se lo stesso dovesse sorgere in un tempo successivo;
6) la c.d. Continuous Cover Clause, ovvero l’obbligo per l’ Assicuratore di tenere coperto un sinistro che derivi da circostanze note prima della stipula della Polizza e non denunciate a precedenti Assicuratori, a condizione che nel momento dell’errore/omissione l’Assicurato disponga di valida copertura assicurativa.;
7) la garanzia di mantenimento della polizza per un tempo minimo non inferire all’anno, la previsione di tempi di preavviso in caso di recesso da parte degli Assicuratori di almeno 180 giorni e l’impossibilità per gli Assicuratori di dare disdetta per sinistro.”
Il Consiglio Nazionale dei Chimici, inoltre, ritiene che i punti 1, 2, 3, e 4 illustrino le condizioni “essenziali” senza le quali, cioè, il contratto non può ritenersi adeguato alla tutela dei Chimici. Le clausole 5, 6 e 7, rappresentano comunque una garanzia e tendono a ridurre in modo sostanziale eventuali controversie in merito alla portata della copertura assicurativa.

Ultimo aggiornamento

27 Novembre 2019, 15:17