Tariffa professionale dei chimici

Normativa. Il Decreto Legge 13 agosto 2011, n.

Data:
30 Luglio 2014

Tariffa professionale dei chimici

Normativa.

Il Decreto Legge 13 agosto 2011, n.138 (convertito con L. 14/09/2011, n. 148) “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, all’articolo 3, comma 5 lettera d) stabilisce che:

“d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. E’ ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è’ resa nell’interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia;”

Pertanto viene confermato che le tariffe professionali sono “il riferimento” per la pattuizione del compenso del professionista, fermo restando che “è ammessa la pattuizione dei compensi in deroga alle tariffe”.

Pertanto deve essere contemperata con tale recente norma, la previsione del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”), convertito, con modificazioni, in Legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede, tra l’altro:

“Articolo 2, comma 1

   1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un’effettiva facoltà di scelta nell’esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

     a) l’obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

(omissis)

Articolo 2, comma 2

  2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale.”

Pertanto la tariffa professionale, a sensi di legge, NON è abrogata, bensì viene dichiarata “non obbligatoria” (in tutti i casi diversi da quelli individuati dall’art. 2 comma 2 del D.L. 223/2006) e costituisce comunque “riferimento” per la pattuizione del compenso, ai sensi del D.L. 138/2011.

 La Tariffa della professione di chimico risale al 1986 (D.M. 25 marzo 1986, in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff. n. 172, del 26 luglio 1986). Stante la sua datazione la Tariffa risulta non idonea a costituire “il riferimento” per la determinazione del compenso della professione di chimico. Infatti deve essere presa in considerazione l’inflazione monetaria intervenuta in tutti questi anni

All’uopo il Consiglio Nazionale dei Chimici pubblica le tabelle e le formule per il calcolo della rivalutazione ISTAT delle parcelle professionali.

Ultimo aggiornamento

7 Dicembre 2018, 13:29