FNCF – aggiornamento sulla formazione continua – accolte le richieste della Federazione

La Federazione informa che in data 27.04.

Data:
19 Maggio 2021

FNCF – aggiornamento sulla formazione continua – accolte le richieste della Federazione

La Federazione informa che in data 27.04.2021 con prot. 2021/0003778 la Commissione Nazionale della Formazione Continua ha comunicato l’esito della richiesta presentata dalla Federazione Nazionale, con nota prot. 1093/20/fncf/fta del 23/011/2020, in termini di esoneri e formazione individuale delle situazioni specifiche legate alle professioni di Chimico e Fisico.

Si riporta di seguito parte del testo:

 

“Esoneri (§ 4.1 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario)

  • Scuole di specializzazione e master di area non medica

In riferimento al riconoscimento del diritto all’esonero dall’obbligo formativo ECM in seguito alla frequenza a scuole di specializzazione e master di area “non medica”, la CNFC ritiene che “la normativa, nell’individuare i requisiti essenziali sottesi alle ipotesi tipiche di esonero non presuppone, espressamente, la necessità che il corso universitario sia relativo all’area medica, purché si tratti di un’attività attinente alla professione sanitaria di riferimento. Di conseguenza, tenuto conto che chimici e fisici esercitano, non di rado, la professione di appartenenza in settori non prettamente sanitari, tutti i corsi universitari finalizzati allo sviluppo delle loro competenze negli ambiti di interesse relativi all’attività professionale prestata, appaiono sussumibili nel novero dei casi già normati dal par. 4.1 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, senza necessità di un intervento di modifica della disposizione in questione

 

  • Attività formative specifiche obbligatorie e/o abilitanti

Per quanto concerne la proposta di ampliamento delle ipotesi di esonero dall’obbligo formativo ECM in seguito allo svolgimento di alcune attività formative, talvolta obbligatorie ed abilitanti, svolte dai chimici, fisici non erogate da provider ma da Enti formatori esterni anche pubblici, la CNFC reputa che “i corsi in questione presentino i presupposti per assurgere ad ipotesi tipiche di esonero poiché volti allo sviluppo delle competenze dei professionisti sanitari in attività attinenti alla professione di riferimento.”

 

  • Attività formative erogate direttamente da Ministeri ed Enti al proprio personale

In riferimento, infine, alla proposta di estensione delle fattispecie di esonero dall’obbligo ECM alla formazione erogata direttamente da Ministeri o Enti al proprio personale, la CNFC ritiene “estensibili le considerazioni già condotte circa lo svolgimento di attività formative specifiche, talvolta obbligatorie ed abilitanti, svolte dai chimici, fisici”.

La Commissione Nazionale ha pertanto rimesso le questioni sopra riportate al fine di esaminare la possibilità di un ampliamento del § 4.1. del Manuale all’esame del Gruppo di lavoro per la revisione e la valorizzazione del sistema della formazione continua nel settore salute del sistema ECM al fine di elaborare una o più clausole generali, da introdurre nel suddetto paragrafo 4.1, strutturate al fine di consentire il riconoscimento dell’esonero ECM rispetto a tutte le possibili fattispecie di corsi di formazione abilitanti e di interesse specifico dei chimici e fisici, ma anche di altre professioni sanitarie.

Pur ritenendo fondate le richieste della Federazione, “la Commissione nazionale potrà disporre il formale ampliamento dell’elenco di cui al par. 4.1 del Manuale solo in seguito all’acquisizione del parere del Comitato Tecnico delle Regioni a tenore dell’art.8, comma 1, lett. c) dell’Accordo S/R del 2017.”

Ultimo aggiornamento

20 Maggio 2021, 08:34