Formazione continua – accolta la richiesta della FNCF in ambito di esoneri – già operativo il sito di CoGeAPS

Con nota prot. 969 del 07/07/2021 la FNCF informa che:   ”      in data 27.

Data:
8 Luglio 2021

Formazione continua – accolta la richiesta della FNCF in ambito di esoneri – già operativo il sito di CoGeAPS

Con nota prot. 969 del 07/07/2021 la FNCF informa che:

 

”      in data 27.04.2021 con protocollo n. 2021/0003778 AGENAS riscontrava positivamente la richiesta della Federazione Nazionale per la parte relativa alle proposte di ampliamento delle fattispecie tipiche di esonero di cui al par. 4.1 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, con il riconoscimento del diritto all’esonero dall’obbligo formativo ECM in seguito alla frequenza a Scuole di Specializzazione e a Master di area “non medica”, purché si tratti di un’attività attinente alla professione sanitaria di riferimento.
Alla luce del riscontro di cui sopra, la Federazione Nazionale ha ottenuto la possibilità di valorizzare ai fini ECM la formazione di Chimici, Fisici e anche Biologi, ovvero di tutti i corsi universitari finalizzati allo sviluppo delle loro competenze negli ambiti di interesse relativi all’attività professionale prestata.
Il Co.Ge.A.P.S. si è coordinato con la Federazione Nazionale ed ha già apportato le modifiche necessarie per rendere attuativa la disposizione di cui sopra, modificando la maschera degli “esoneri”, inserendo i seguenti punti aggiuntivi:

 

• Laurea Specialistica, Diploma di Specializzazione (esonero da obbligo annuale. Anno solare di prevalenza dell’impegno);

 

• Dottorato di Ricerca (esonero da obbligo annuale. Anno solare di prevalenza dell’impegno);

 

• Laurea Triennale (titolo successivo al conseguimento del titolo abilitante – riduzione annuale nell’anno di prevalenza dell’impegno);

 

• Altri corsi universitari da almeno 60 cfu/anno (corsi eroganti almeno 60 CFU\anno – dal 2017 in poi);

 

• Frequenza corsi universitari diversi (riduzione dell’obbligo formativo pari a 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione ha durata superiore a 15 giorni per ciascun mese);

 

Si evidenzia che gli esoneri non sono sovrapponibili, per lo stesso periodo, ad altri esoneri o esenzioni.     ”

 

Ultimo aggiornamento

8 Luglio 2021, 13:52